Entro il 15 febbraio, il settore vitivinicolo può presentare domanda per il sostegno agli investimenti.

Author(s): Растителна защита
Date: 05.02.2024      1422

Dal 15 gennaio al 15 febbraio 2024 sono aperte le domande per gli interventi "Investimenti nel settore vitivinicolo" e "Investimenti in strutture ambientali" nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 dell'Ordinanza n. 14 dell'11.09.2023 sulle condizioni e le procedure per la concessione di aiuti finanziari nell'ambito degli interventi nel settore vitivinicolo, inclusi nel Piano Strategico per lo Sviluppo dell'Agricoltura e delle Aree Rurali per il periodo 2023 – 2027.

Per la prima volta nel settore vitivinicolo, sono ammissibili gli investimenti in strutture ambientali.

Con l'Ordinanza n. RD09-1230/01.12.2023 del Ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, sono stati determinati i budget per i due interventi "Investimenti nel settore vitivinicolo" e "Investimenti in strutture ambientali".

49.256.897,32 BGN è il budget totale per l'intervento "Investimenti nel settore vitivinicolo" proveniente dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) per il periodo 2024 – 2026.

12.137.236,17 BGN è il budget totale per l'intervento "Investimenti in strutture ambientali" proveniente dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) per il periodo 2024 – 2026.

I richiedenti nell'ambito degli interventi nel settore vitivinicolo devono presentare i documenti per il sostegno finanziario esclusivamente attraverso il Sistema dei Servizi Elettronici (SSE) del Fondo Statale "Agricoltura" con firma elettronica qualificata (FEQ).

Investimenti ammissibili nel settore vitivinicolo:

1. Infrastruttura aziendale:

a) acquisto o acquisto in leasing di nuove macchine e attrezzature, compreso il software informatico, in relazione a:

aa) macchinari/attrezzature per la lavorazione dell'uva;

bb) attrezzature per il controllo della fermentazione, attrezzature per la lavorazione del vino e del mosto d'uva;

cc) attrezzature per il controllo della temperatura;

dd) attrezzature per il trasferimento del vino nei locali della cantina;

ee) attrezzature per la tecnologia relativa agli spumanti;

ff) attrezzature per l'imbottigliamento, l'etichettatura, il confezionamento;

gg) attrezzature per la gestione delle acque reflue;

hh) attrezzature per l'infrastruttura della cantina – sistemi di tubazioni, condutture, varie reti (ossigeno, azoto, acqua, SO2, ecc.); installazioni e strutture ausiliarie; sistemi automatici;

ii) attrezzature per lo stoccaggio, il taglio, la cura e l'invecchiamento del vino – botti per la fermentazione, lo stoccaggio e l'invecchiamento del vino, comprese botti a temperatura controllata; serbatoi in acciaio inossidabile per la produzione e lo stoccaggio del vino – fissi e mobili; serbatoi in plastica per la produzione e lo stoccaggio del vino (certificati per uso alimentare); riabilitazione di strutture in cemento armato per lo stoccaggio di prodotti vitivinicoli mediante applicazione di rivestimento interno del tipo resina epossidica o acciaio inossidabile; attrezzature per i locali della cantina per la fermentazione, lo stoccaggio e l'invecchiamento del vino – scaffalature, contenitori, umidificatori, micro-ossigenazione (micro-ossigenatori), generatori di vapore; sistema modulare per il posizionamento delle botti; sistema automatizzato di scaffalatura per lo stoccaggio di vini imbottigliati;

b) lavori di costruzione e installazione per la costruzione, sopraelevazione, ampliamento e/o ricostruzione di edifici destinati a:

aa) produzione di vino (dalla lavorazione dell'uva all'imbottigliamento e all'etichettatura del vino in cantina);

bb) controllo della qualità del vino – laboratori analitici;

cc) stoccaggio del vino – magazzini;

dd) miglioramento dell'infrastruttura nell'azienda.

2. Strumenti di marketing (comprese le attività di costruzione e installazione) – enoteche; sale espositive e di degustazione; punti vendita al dettaglio fissi nell'azienda agricola (sul territorio dell'impresa).

3. Attività complementari a quelle di cui ai punti 1 e 2, come onorari per ingegneri e consulenti, studi preliminari, acquisizione di diritti di brevetto e licenze e supervisione dei lavori di costruzione – costi non superiori al 4 percento dell'importo totale dei costi del progetto.

Investimenti ammissibili in strutture ambientali

Nell'ambito di questo intervento, sono ammissibili le domande per:

1. infrastruttura aziendale:

a) acquisto o acquisto in leasing di nuove attrezzature, compreso il software informatico, relative all'utilizzo e alla gestione dell'operatività di fonti di energia rinnovabile sul territorio dell'azienda;

b) lavori di costruzione e installazione per la costruzione, sopraelevazione, ampliamento e/o ricostruzione di edifici destinati al trattamento delle acque reflue e di altri prodotti di scarto del processo produttivo; impianti per il compostaggio e la lavorazione di altri prodotti di scarto; fonti di energia rinnovabile;

2. attività complementari a quelle di cui al punto 1, lettere "a" e "b", come onorari per ingegneri e consulenti, studi preliminari, acquisizione di diritti di brevetto e licenze e supervisione dei lavori di costruzione – costi per un importo non superiore al 4 percento dell'importo totale dei costi del progetto.

(2) Il periodo massimo per l'attuazione delle attività di cui al paragrafo 1 è fino al 1 luglio del secondo esercizio finanziario successivo all'esercizio finanziario di conclusione del contratto per la concessione dell'aiuto finanziario.

Le istruzioni per assistere i richiedenti sono caricate nell'SSE e sono disponibili ai seguenti link:

Per l'intervento "Investimenti nel settore vitivinicolo" https://seu.dfz.bg/drupal/?q=node/58

Per l'intervento "Investimenti in strutture ambientali" https://seu.dfz.bg/drupal/?q=node/59